A seguito del match del 23 settembre in Sardegna, contro il Castiadas, terminata 1-1, il Trastevere aveva eccepito l’irregolare posizione del portiere classe 2000 Idrissi che non aveva mai scontato la giornata di squalifica che gli era stata comminata nel corso dell’ultima partita giocata nel campionato Berretti stagione 2017-2018. Con comunicato n’31 del 10 ottobre il giudice sportivo ha accolto il reclamo presentato dall’ASD Trastevere infliggendo al Castiadas la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. I due punti che si aggiungono al punto già conteggiato per il pareggio del match, portano la squadra del Rione a 12 punti, seconda in classifica a un solo punto dall’Avellino.

Di seguito il testo del provvedimento:

Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. TRASTEVERE, con il quale si deduce la irregolare
posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore JANATI ADAM IDRISSI tesserato per la A.S.D. CASTIADAS CALCIO;
– esaminate le memorie ex art. 29, comma 8 bis, C.G.S., fatte pervenire l8 ottobre 2018 dalla A.S.D. CASTIADAS CALCIO, con le
quali in via pregiudiziale, si eccepisce l’inammissibilità del reclamo in quanto proposto in violazione di quanto prescritto dall’art. 38,
comma 7, C.G.S.; nel merito, si sostiene che le squalifica comminata nella scorsa stagione sportiva andava scontata nella
medesima categoria di appartenenza;
– rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per l’OLBIA CLACIO 1905, è stata comminata la squalifica per una
gara per recidiva in ammonizione, di cui al C.U. n. 105/TB dell11 aprile 2018 emesso dalla Lega PRO per le gare della 9a giornata di
ritorno del Campionato Beretti stagione 2017/2018, disputate in data 7 aprile 2018;
– rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Beretti 2017/2018, come ricavabile dal fatto che la
9a del girone di ritorno rappresenta l’ultima gara disputata dall’OLBIA CLACIO 1905 nell’ambito di quella stagione sportiva, non
essendo la società coinvolta nelle fasi di playoff o playout;
– rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2018/19, essendo stato
il calciatore JANATI ADAM IDRISSI inserito in distinta in entrambe le prime due giornate di campionato e impiegato dal primo minuto
nella gara del 23 settembre 2018, 2a del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del
Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla A.S.D. CASTIADAS CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.